[1]Numerazione civica

[2]1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attivita' professionali, commerciali e simili. 3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'((Istituto nazionale di statistica)) in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1989 al 15 agosto 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'Istituto tolto: centrale aggiunto: nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art42 · fonte del testo