Adempimenti ecografici 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita'. 3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. 4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito del territorio comunale non puo' essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Testo vigente dal 8 giugno 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art41 · fonte del testo