[1]Obblighi dei proprietari di fabbricati

[2]1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilita' se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilita' se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. 3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. 4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'((Istituto nazionale di statistica)). In essa inoltre dovra' essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1989 al 15 agosto 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… spesa. 4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto tolto: centrale aggiunto: nazionale di statistica. In essa inoltre dovra' essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art43 · fonte del testo