[1]Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

[2]1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'((Istituto nazionale di statistica)).

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1989 al 15 agosto 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto tolto: centrale aggiunto: nazionale di statistica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art47 · fonte del testo