Art. 14 — Valutazione delle prove d'esame
Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.
Testo vigente dal 12 giugno 2001
