Art. 14 — Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220~art14 · fonte del testo