Art. 15 — Prova pratica: modalità di svolgimento

L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220~art15 · fonte del testo