Art. 14 — Valutazione delle prove d'esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.
Testo vigente dal 17 gennaio 1998
