Art. 16 — Prova orale

L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente articolo 14. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220~art16 · fonte del testo