Art. 17 — Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

  • a)la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
  • b)la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;
  • c)la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), e' aumentato al 15 per cento. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
  • a)l'acquisto e' stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorita' di gestione;
  • b)il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
  • c)il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorita' di gestione;
  • d)l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni e' ammissibile ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei limiti di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art17 · fonte del testo