Art. 19 — Acquisto di edifici
L'acquisto di edifici gia' costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore come determinato ai sensi della lettera a) e purche' sia direttamente connesso all'operazione in questione, se sussistono le seguenti condizioni:
- a)e' presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 18, che attesta il valore di mercato del bene e la conformita' dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonche' alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b)la perizia giurata di cui alla lettera a) esplicita i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c)l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d)l'immobile e' utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorita' di gestione;
- e)l'edificio e' utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal fondo interessato.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
