Art. 5 — Acquisto di terreni
Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:
- a)la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b)la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
- c)la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- a)l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione;
- b)il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c)il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione;
- d)l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
Testo vigente dal 17 dicembre 2008
