Art. 13 — Compiti e doveri del medico
1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:
- a)- attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
- b)- redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui all'articolo 28,, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato B);
- c)- osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di conferma. 2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza sara' deferito alla commissione di cui all'articolo 29 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento del medico alla commissione di cui all'articolo 29. 6. Il medico e' tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita' sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attivita'.
Testo vigente dal 9 marzo 1992
