Art. 8 — Poteri istruttori
((I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge)) sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso ((in cui)) l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)). Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie e' in ogni caso informato il collegio. Ai sensi dell'articolo ((14, comma 2-septies, della legge)), l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza ((, nonche' di altri organi dello Stato)).
Testo vigente dal 23 gennaio 2025
