Art. 8 — Poteri istruttori

((I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge)) sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso ((in cui)) l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)). Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie e' in ogni caso informato il collegio. Ai sensi dell'articolo ((14, comma 2-septies, della legge)), l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza ((, nonche' di altri organi dello Stato)).

Testo vigente dal 23 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 23 gennaio 2025. 30 parole tolte, 29 parole aggiunte.

I poteri istruttori di cui all'articolo 14, tolto: comma 2 aggiunto: commi da 2 a 2-quinquies, della leggetolto: , sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso tolto: che aggiunto: in cui l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata. tolto: Gli uffici possono sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, impresa o ente, verbalizzando le informazioni raccolte aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie e' in ogni caso informato il collegio. Ai sensi dell'articolo tolto: 54, comma 4 aggiunto: 14, comma 2-septies, della legge tolto: 6 febbraio 1996, n. 52,aggiunto: , l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanzaaggiunto: , nonche' di altri organi dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217~art8 · fonte del testo