Art. 8 — Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 191.
Abrogato dal 21 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 191.
Abrogato dal 21 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 21 marzo 2021. 97 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati. A ciascuna segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 23 DICEMBRE 2020, N. 191
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;212~art8 · fonte del testo
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