Art. 8 — Segreteria dei Sottosegretari di Stato
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 212.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 212.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2001 al 20 gennaio 2009. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantasei unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;243~art8 · fonte del testo
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