Art. 10 — Norme finali
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 191.
Abrogato dal 21 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 191.
Abrogato dal 21 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 21 marzo 2021. 114 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione del comma 1, lettera b) dell'articolo 7, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ridotti del venti per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
tolto: a) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;
tolto: b) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;
tolto: c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 23 DICEMBRE 2020, N. 191
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;212~art10 · fonte del testo
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