Art. 10 — Norme finali e abrogazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 173.
Abrogato dal 16 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 173.
Abrogato dal 16 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2008 al 16 dicembre 2023. 80 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sono abrogati:
tolto: a) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187;
tolto: b) il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, n. 175;
tolto: c) il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;198~art10 · fonte del testo
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