Art. 10 — Norme finali
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 212.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 212.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2001 al 20 gennaio 2009. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante "Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;243~art10 · fonte del testo
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