Art. 6 — Crediti formativi accademici

Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. (( La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti. )) I decreti ministeriali determinano, altresi', ((per ciascun corso)) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui (( all'articolo 10, comma 2, lettera d))). Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' ((o istituti tecnici superiori)) o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente ((. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.)) Nei regolamenti ((dei corsi)) possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento ((del corso)), le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2005 al 5 luglio 2024. 12 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. aggiunto: La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti. I decreti ministeriali determinano, altresi', per tolto: ciascuna scuola aggiunto: ciascun corso la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle … la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 10, comma tolto: 4 aggiunto: 2, lettera d). Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, … stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' o aggiunto: istituti tecnici superiori o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studentetolto: , con procedure e criteri predeterminati stabilitiaggiunto: . Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento tolto: didattico aggiunto: del corso. Nei regolamenti tolto: didattici aggiunto: dei corsi possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di … in attivita' lavorative. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento tolto: didattico aggiunto: del corso, le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina. In prima applicazione del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212~art6 · fonte del testo