Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:

  • a)che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
  • b)che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove e' localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facolta' di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantita' e la qualita' delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti. Il sindaco e' tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorita' competenti e all'impresa la periodicita' e la tipologia dei controlli comunque necessari.7810
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

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Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

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Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    La disciplina contenuta nel d.P.R. n. 203/1988 non restringe le competenze regionali, ed è in ogni caso strettamente strumentale all'attuazione delle direttive comunitarie (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 4 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 6 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 7 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 8 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2010 al 19 dicembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

    Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;203~art7 · fonte del testo