1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.5 Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

  • a)le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
  • b)i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
  • c)i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
  • d)i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', provvede:
  • a)a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite;5
  • b)b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita';5
  • c)ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi;
  • d)a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;5
  • e)a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.7810
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351

5

Il D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) l'abrogazione "dell'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a), b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203."

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

7

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155

8

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

10

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2010 al 19 dicembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

    Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;203~art3 · fonte del testo