Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:

  • a)il regolamento di amministrazione e di contabilita';
  • b)il bilancio annuale dell'Istituto;
  • c)le proposte di modifica del presente statuto. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Testo vigente dal 28 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200~art8 · fonte del testo