Art. 8
Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:
- a)il regolamento di amministrazione e di contabilita';
- b)il bilancio annuale dell'Istituto;
- c)le proposte di modifica del presente statuto. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Testo vigente dal 28 maggio 2001
