Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

  • a)statuto e sue modificazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2;
  • b)i piani di attivita' deliberati dall'assemblea;
  • c)il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  • d)la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
  • e)la partecipazione a consorzi, societa' e associazioni;
  • f)l'istituzione di sezioni locali del Banco;
  • g)i compensi del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3;
  • h)i regolamenti interni di cui all'articolo 3, comma 4, fermo restando che i regolamenti di natura tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa;
  • i)il regolamento di amministrazione e contabilita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Fatte salve le deliberazioni dello statuto e delle sue modifiche, le restanti deliberazioni, di cui al comma 1, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata. Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.

Testo vigente dal 26 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193~art14 · fonte del testo