Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi:

  • a)statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche;
  • b)i regolamenti;
  • c)i bilanci;
  • d)la determinazione dei contributi a carico delle imprese;
  • e)partecipazione ad organismi societari. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate.

Testo vigente dal 9 febbraio 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540~art10 · fonte del testo