1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine che sono oggetto di un permesso di esplorazione o di coltivazione gia' notificato da uno Stato che assicura la reciprocita', la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a queste aree. 2. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine per le quali il Governo italiano ha gia' ricevuto da uno Stato che assicura la reciprocita' la notifica che questo Stato ha anch'esso ricevuto una domanda di permesso di esplorazione o di coltivazione, la decisione su tale domanda, per la parte relativa a dette aree, viene sospesa fino a quando il caso sia stato regolato tra gli Stati interessati.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art27 · fonte del testo