Art. 8 — Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole
Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
