Art. 6
La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ha competenza in materia di:
- a)politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali;
- b)partecipazione all'elaborazione di direttive e regolamenti comunitari inerenti il comparto forestale;
- c)interventi di carattere nazionale nella materia sub a);
- d)adempimenti relativi alle convenzioni internazionali in materia di protezione della fauna e della flora, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera e);
- e)ricerca e sperimentazione in materia forestale;
- f)attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera m), limitatamente alle specie forestali;
- g)polizia forestale e ambientale;
- h)programmazione e coordinamento nonche' attivita' e interventi di carattere nazionale per la prevenzione degli incendi boschivi e la difesa dagli stessi;
- i)istruttoria per il coordinamento delle iniziative regionali nella elaborazione dei piani di irrigazione;
- l)interventi strutturali di carattere nazionale relativamente all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione del territorio;
- m)assetto, anche urbanistico, del territorio rurale, disciplina e salvaguardia dell'ambiente naturale;
- n)iniziative per la difesa del suolo;
- o)affari concernenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), della legge n. 491 del 1993. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le funzioni di cui alle lettere h), m) ed n) del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.
Testo vigente dal 24 marzo 1994
