La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ha competenza in materia di:

  • a)politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali;
  • b)partecipazione all'elaborazione di direttive e regolamenti comunitari inerenti il comparto forestale;
  • c)interventi di carattere nazionale nella materia sub a);
  • d)adempimenti relativi alle convenzioni internazionali in materia di protezione della fauna e della flora, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera e);
  • e)ricerca e sperimentazione in materia forestale;
  • f)attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera m), limitatamente alle specie forestali;
  • g)polizia forestale e ambientale;
  • h)programmazione e coordinamento nonche' attivita' e interventi di carattere nazionale per la prevenzione degli incendi boschivi e la difesa dagli stessi;
  • i)istruttoria per il coordinamento delle iniziative regionali nella elaborazione dei piani di irrigazione;
  • l)interventi strutturali di carattere nazionale relativamente all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione del territorio;
  • m)assetto, anche urbanistico, del territorio rurale, disciplina e salvaguardia dell'ambiente naturale;
  • n)iniziative per la difesa del suolo;
  • o)affari concernenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), della legge n. 491 del 1993. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le funzioni di cui alle lettere h), m) ed n) del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.

Testo vigente dal 24 marzo 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197~art6 · fonte del testo