Art. 7
La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha competenza in materia di:
- a)programmazione, ricerca e assistenza tecnico-scientifica delle attivita' di pesca e di acquacoltura;
- b)produzione ittica;
- c)commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- d)partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie e disciplina nazionale della pesca, rapporti con i Paesi terzi, controlli e accordi;
- e)protezione della fauna ittica e della flora acquatica.
Testo vigente dal 24 marzo 1994
