Art. 4
La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali svolge le seguenti funzioni:
- a)partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di politiche dei mercati;
- b)partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di produzione agroindustriale di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993 e in materia di concorrenza in agricoltura e nell'agroindustria;
- c)attuazione sul piano interno, d'intesa con l'AIMA e le altre direzioni generali interessate, delle determinazioni comunitarie di cui alle lettere a) e b);
- d)indirizzo e coordinamento degli interventi socio-strutturali comunitari in favore delle aziende agricole finanziati dal Fondo agricolo europeo; misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria;
- e)orientamento delle politiche nazionali di programmazione e d'intervento per la regolazione dei mercati;
- f)partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali ed alla preparazione degli accordi internazionali, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera r), nonche' ai rapporti agricoli multilaterali e bilaterali con Paesi terzi; tenuta del Codex alimentarius;
- g)iniziative in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari italiani;
- h)partecipazione alle iniziative di cooperazione agricola con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera r);
- i)affari concernenti il FEOGA e relativi rapporti finanziari. Le attivita' di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 si svolgono d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Testo vigente dal 24 marzo 1994
