Art. 3 — Disposizioni finali
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente dal 18 settembre 2003
