Art. 5
La Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali ha competenza in materia di:
- a)programmazione delle politiche nazionali della produzione agricola, d'intesa con le altre direzioni generali interessate;
- b)produzione agroindustriale di cui all'art. 2, commi 3 e 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993;
- c)gestione del fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero e rapporti con la RIBS S.p.a.;
- d)interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione di valenza nazionale;
- e)adempimenti di competenza del Ministero riguardo al credito agrario;
- f)ricerca e sperimentazione agraria e agroindustriale;
- g)associazionismo agricolo, accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88;
- h)orientamento dei consumi, determinazione degli standards di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, educazione alimentare;
- i)tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e attestazione di specialita' dei prodotti agroalimentari;
- l)interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici; collaborazione con il Ministero della sanita' in materia veterinaria e zootecnica;
- m)regolamentazione e tutela del materiale di propagazione delle specie vegetali, con esclusione di quelle forestali; tenuta dei registri di varieta'; cintura fitosanitaria;
- n)tariffe dei servizi all'agricoltura, mezzi di produzione, energia, omologazione macchine e attrezzature;
- o)ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversita' meteoriche e difesa dall'inquinamento derivante dall'attivita' agricola;
- p)fondo di solidarieta' nazionale, consorzi di difesa;
- q)indirizzo e coordinamento delle attivita' di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730;
- r)partecipazione alla preparazione di accordi internazionali e all'impostazione di iniziative di cooperazione nelle materie tecnico-scientifiche riguardanti il settore agricolo e quello agroindustriale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- s)compiti di coordinamento nel campo della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio ai sensi della legge 11 gennaio 1992, n. 157.
Testo vigente dal 24 marzo 1994
