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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 1996 al 16 febbraio 2001. 772 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I Dipartimenti, ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanita' sono cosi individuati:

tolto: a) Dipartimento della programmazione;

tolto: b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;

tolto: c) Dipartimento della prevenzione;

tolto: d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria;

tolto: e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. Il Dipartimento della programmazione svolge compiti di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria, nonche' di verifica del conseguimento degli obiettivi, con particolare riguardo al Piano sanitario nazionale, ai livelli di assistenza, al fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'impiego delle risorse ed all'analisi economico-funzionale della spesa, alla valutazione ed al coordinamento degli interventi finalizzati alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla verifica di gestione sulle unita' sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere, anche avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi, alla gestione dei sistemi informativi e del servizio statistico sanitario ed ai progetti ed interventi igienico-sanitari con finanziamenti della Comunita' europea. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale provvede agli adempimenti relativi al riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia, finalizzati alla ricerca e alla definizione delle alte specialita', alla determinazione dei requisiti minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi sanitari; esercita le funzioni residuate allo Stato connesse alle unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri presidi ospedalieri pubblici e privati, fatte salve le competenze del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale; svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione del personale sanitario, nonche' di esercizio delle professioni sanitarie, inclusa la vigilanza su ordini e collegi professionali; provvede agli adempimenti in materia di sangue ed emoderivati, nonche' di trapianti di organi; cura i rapporti normativi ed economici in materia di assistenza sanitaria in ambito comunitario ed extracomunitario, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e provvede all'assistenza sanitaria al personale navigante; svolge i compiti relativi alla formazione e aggiornamento in materia di pronto soccorso e coordina i centri di pronto soccorso aeroportuale; svolge i compiti relativi all'emanazione dei pareri medico-legali concernenti il riconoscimento delle infermita' dipendenti da cause di servizio, al giudizio medico-legale di appello per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, alla istruttoria di ricorsi giurisdizionali e amministrativi, ai pareri sui ricorsi presentati dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera. Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria svolge i compiti, anche in adempimento a normative della Comunita' europea, inerenti alle misure di profilassi nutrizionale, alla produzione, trasporto, commercializzazione, somministrazione ed etichettatura di alimenti e bevande, nonche' dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei preparati fitosanitari, alla profilassi veterinaria, al benessere, sperimentazione e riproduzione animale, alle malattie infettive e diffusive degli animali, alle zoonosi, ai farmaci veterinari ed agli alimenti degli animali, agli avanzi animali, nonche' sull'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti, all'autorizzazione, ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi, alla ricerca in materia veterinaria, all'indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine e per gli adempimenti della Comunita' europea. 6. il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-02;196~art4 · fonte del testo