Art. 3 — Organizzazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 435.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 435.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1994 al 16 febbraio 2001. 249 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il Ministero della sanita' e' articolato in dipartimenti e servizi. Ai dipartimenti ed ai servizi sono preposti dirigenti generali. I dirigenti generali non possono essere preposti di norma ad uno stesso dipartimento e servizio per piu' di cinque anni; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sulla valutazione delle attitudini e della capacita' professionale dei dirigenti, anche in relazione ai risultati conseguiti. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono articolati i dipartimenti ed i servizi, definendone le attribuzioni sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Con decreti da emanarsi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 2, commi 4 e 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, si provvede alla rideterminazione della dotazione organica, nonche' all'organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Ministero.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-02;196~art3 · fonte del testo
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