Art. 3 — Funzioni dei Dipartimenti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 477.
Abrogato dal 1 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 477.
Abrogato dal 1 gennaio 2000
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 1996 al 1 gennaio 2000. 554 parole tolte, 11 parole aggiunte in 28 capoversi.
tolto: I Dipartimenti sono cosi' individuati:
tolto: a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;
tolto: b) Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca;
tolto: c) Dipartimento per gli affari economici. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle universita' ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
tolto: a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;
tolto: b) le attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari;
tolto: c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;
tolto: d) gli adempimenti connessi alle attivita' della facolta' di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
tolto: e) le attivita' inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;
tolto: f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;
tolto: g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonche' alle attivita' per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:
tolto: a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;
tolto: b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;
tolto: c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;
tolto: d) le attivita' inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le universita' e gli enti di ricerca;
tolto: e) le attivita' connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca;
tolto: f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;
tolto: g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346;
tolto: h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;
tolto: i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attivita' dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
tolto: l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:
tolto: a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonche' delle relative variazioni;
tolto: b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle universita', la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;
tolto: c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;
tolto: d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle universita' statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;
tolto: e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;
tolto: f) gli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attivita' di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;
tolto: g) le iniziative correlate all'attivita' di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 DICEMBRE 1999, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-06;522~art3 · fonte del testo
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