Art. 5 — Funzioni dei servizi
Articolo abrogato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 435.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 435.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1994 al 16 febbraio 2001. 437 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I servizi sono cosi' individuati:
tolto: a) servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale;
tolto: b) servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie;
tolto: c) servizio per la vigilanza sugli enti;
tolto: d) servizio ispettivo ed unita' di crisi;
tolto: e) servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale;
tolto: f) servizio studi e documentazione. Il servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale svolge i compiti inerenti alla gestione degli affari generali e del contenzioso, del patrimonio, del bilancio e del personale; esercita le funzioni relative al riconoscimento della personalita' giuridica delle associazioni e fondazioni, all'approvazione e modificazioni degli statuti e all'autorizzazione agli acquisti; cura gli adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza. Il servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie promuove la presenza dell'Amministrazione sanitaria negli organismi comunitari ed internazionali, offre il supporto strumentale ai dipartimenti ai fini dell'attuazione interna delle direttive comunitarie, della gestione degli accordi internazionali, nonche' dell'attivita' di elaborazione della normativa comunitaria in materia sanitaria, anche attraverso i collegamenti con le universita' e altre istituzioni di ricerca. Il servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il dipartimento della programmazione, provvede alla vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana e sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori ed agli adempimenti relativi previsti dal relativo ordinamento. Il servizio ispettivo e unita' di crisi (la parte omessa non e' stata ammessa al "visto" della Corte dei conti) ed offre il supporto strumentale ai dipartimenti ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualita' delle prestazioni, anche su reclamo degli utenti. Il servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale collabora con la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, assicurando anche la partecipazione del Ministero della sanita' al rinnovo dei predetti accordi; (la parte omessa non e' stata ammessa al "visto" della Corte dei conti). Il servizio studi e documentazione cura la promozione delle attivita' di studio in materia sanitaria, la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese e le pubblicazioni del Ministero, i collegamenti con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la elaborazione e gestione di programmi per l'informazione del cittadino finalizzati a salvaguardarne i diritti ed a favorire un corretto rapporto con il servizio sanitario nazionale, l'educazione sanitaria ed i rapporti con le organizzazioni di volontariato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-02;196~art5 · fonte del testo
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