Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente: "Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonche' l'apposizione del visto per la congruita' dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Testo vigente dal 9 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-23;190~art2 · fonte del testo