Art. 1
Le navi da passeggeri con locali da carico ro-ro o di categoria speciale e le navi da carico ro-ro che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 12, in navigazione nazionale o in navigazione nazionale costiera, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 2. Tali disposizioni si applicano alle navi nuove dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse disposizioni sono tenute ad adeguarsi le navi esistenti entro un anno dalla predetta data. Sono navi nuove quelle la cui costruzione e' iniziata il giorno di entrata in vigore del presente decreto o posteriormente. Sono navi esistenti quelle la cui costruzione e' iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 14 giugno 1993
