Art. 4
Tutte le navi nuove che trasportano passeggeri in navigazione nazionale oltre le venti miglia dalla costa devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento dopo un'avaria, le condizioni di stabilita' di cui alla regola 8, paragrafi 2.3, 2.4, 5, 6.2, degli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, approvata il 21 aprile 1988 dall'Organizzazione internazionale marittima.
Testo vigente dal 14 giugno 1993
