(( Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 8 maggio 2013

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Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2001 al 8 maggio 2013. 25 parole tolte, 7 parole aggiunte.

tolto: DivietiSalvo quanto previsto dall'articolo 12, tolto: commi 1 e 4 aggiunto: comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente tolto: regolamento. E' altresi' vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali aggiunto: decreto del Presidente della Repubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187~art11 · fonte del testo