[1]Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[3]La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art51 · fonte del testo