Art. 13 — Disposizioni di rinvio
Salvo che il fatto costituisca reato:
- a)nel caso di violazione delle disposizioni di cui ((all'articolo 11, comma 2)), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera a), della legge 4 luglio 1967, n. 580;
- b)nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 ((comma 5)), lettera a), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580;
- c)nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580. Si applicano, altresi', le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2013
