Art. 7 (Protocollo)
1. Il testo originale del presente protocollo, in lingua inglese e francese, ciascuna delle versioni essendo ugualmente autentica, sara' depositato presso il depositario che ne trasmettera' copie autenticate conformi a tutti gli Stati che lo avranno firmato o che abbiano depositato uno strumento di adesione. 2. Il depositario informera' al piu' presto tutte le Parti contraenti alla convenzione, nonche' tutti gli Stati che hanno firmato ed hanno aderito al presente protocollo:
- a)delle firme del presente protocollo;
- b)del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
