1. Il testo originale del presente protocollo, in lingua inglese e francese, ciascuna delle versioni essendo ugualmente autentica, sara' depositato presso il depositario che ne trasmettera' copie autenticate conformi a tutti gli Stati che lo avranno firmato o che abbiano depositato uno strumento di adesione. 2. Il depositario informera' al piu' presto tutte le Parti contraenti alla convenzione, nonche' tutti gli Stati che hanno firmato ed hanno aderito al presente protocollo:

  • a)delle firme del presente protocollo;
  • b)del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~protocollo-art7 · fonte del testo