Art. 9 — Uffici di livello dirigenziale non generale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2004 al 1 gennaio 2009. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-22;176~art9 · fonte del testo
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