Art. 2 — Segretariato generale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2004 al 1 gennaio 2009. 239 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attivita' di vigilanza e coordina l'attivita' delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unita' di indirizzo nelle attivita' di competenza di piu' direzioni generali. In particolare:
tolto: a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
tolto: b) coordina le attivita', anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorita' amministrative indipendenti, nonche' la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;
tolto: c) coordina l'attivita' degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali;
tolto: d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
tolto: e) presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
tolto: f) assicura il coordinamento dell'attivita' ispettiva interna;
tolto: g) coordina le attivita' del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonche' quelle che rivestano profili di segretezza;
tolto: h) coordina le attivita' svolte dal Ministero nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN);
tolto: i) coordina l'attivita' della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonche' dei comitati e delle commissioni che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-22;176~art2 · fonte del testo
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