Art. 2 — Uffici di livello dirigenziale generale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 2000 al 12 febbraio 2004. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il direttore generale coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, impartisce direttive per il buon andamento complessivo dell'attivita' amministrativa riferisce al Ministro e vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma, avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti:
tolto: a) direzione centrale per gli affari generali ed il personale;
tolto: b) direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati;
tolto: c) direzione centrale per le concessioni amministrative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-07;115~art2 · fonte del testo
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