Art. 13 — Uffici di livello dirigenziale non generale
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 22 novembre 2023, n. 230.
Abrogato dal 1 marzo 2024
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 22 novembre 2023, n. 230.
Abrogato dal 1 marzo 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2017
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2021 al 1 marzo 2024. 100 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale,... nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 22 NOVEMBRE 2023, N. 230
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-03-15;57~art13 · fonte del testo
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