Art. 8 — Aggiornamento del rapporto
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle autorita' competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni. La notifica deve essere altresi' aggiornata ove si attuino modifiche dell'attivita' industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art8 · fonte del testo
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