Art. 21 — Sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino ad 1 anno. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, nel termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita', e' punito con l'arresto fino a 6 mesi. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, e' punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 1, e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione e' irrogata dal prefetto. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita' dell'articolo 8, comma 2, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorita' competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento e' ordinata la sospensione dell'attivita' da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanita' e' ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art21 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.