Art. 3 — Esclusioni oggettive dall'amnistia

L'amnistia non si applica:

  • a)ai reati commessi in occasione di calamita' naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamita', risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
  • b)ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsita' in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamita' naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
  • c)ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
  • 1)316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
  • 2)318 (corruzione per un atto d'ufficio);
  • 3)319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
  • 4)320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;
  • 5)321 (pene per il corruttore);
  • 6)353 e 354 (turbata liberta' degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in realazione ad eventi di calamita' naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
  • 7)355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
  • 8)371 (falso giuramento della parte);
  • 9)372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
  • 10)378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione e reati per i quali e' concessa amnistia;
  • 11)385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
  • 12)391 (procurata inisservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
  • 13)420 (attentato a impianti di pubblica utilita');
  • 14)443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
  • 15)444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
  • 16)445 (somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
  • 17)452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;
  • 18)471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamita' naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
  • 19)478 (falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
  • 20)501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
  • 21)501-bis (manovre speculative su merci);
  • 22)521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
  • 23)590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;
  • 24)595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed e' commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
  • 25)610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
  • 26)644 (usura);
  • 27)733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
  • 28)734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
  • d)al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
  • e)ai reati previsti:
  • 1)dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
  • 2)dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorita';
  • 3)dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217;
  • 4)dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
  • 5)dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
  • 6)dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilita' dei detergenti sintetici);
  • 7)dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
  • 8)dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivitaindustriali);
  • 9)dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entita' per la qualita' e il numero limitato delle armi;
  • 10)dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);
  • 11)dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano);
  • 12)dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte). Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 481/1991

    Questione infondata
    19 dicembre 1991

    La diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie in raffronto - interesse alla libera circolazione nel reato di "blocco stradale" e interesse alla libertà di autodeterminazione della persona nel reato di "violenza privata aggravata" - giustifica la diversa valutazione politico sociale in base alla quale, e quindi non arbitrariamente, il secondo, a differenza del primo, non è stato incluso nell'amnistia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, n. 25, legge 11 aprile 1990, n. 73, e 3, primo comma, n. 25, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3, Cost.). - Sulla esclusiva competenza del legislatore in ordine alla scelta fra reati amnistiabili e non: S. nn. 175/1971, 4/1974, 214/1975 e 59/1980; ord. nn. 441/1987 e 628/1987.

    Art. 3 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia · Art. 3 Concessione di amnistia · Art. 3 cost. · Art. 1 Concessione di amnistia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 288/1991

    Questione infondata
    18 giugno 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giu…

    Art. 3 Concessione di amnistia · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-12;75~art3 · fonte del testo