Art. 13 — Ministri competenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 198 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I Ministri dell'ambiente e della sanita' provvedono, d'intesa, a:
tolto: a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;
tolto: b) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunita' europee che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attivita' industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;
tolto: c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attivita' industriali nell'ambito di incidenti rilevanti;
tolto: d) predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni; informare tempestivamente la Commissione delle Comunita' europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato V;
tolto: e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui al presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art13 · fonte del testo
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